C.E.R.

Coltellinai Emiliano Romagnoli

C.E.R.
TITOLO PRIMO


COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1
E' costituita mediante libera adesione l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE COLTELLINAI EMILIANO ROMAGNOLI".

ART. 2
La sede sociale dell'Associazione è a Ponte della Venturina, in provincia di Bologna, Via 4 Novembre n. 39. (cp 40065).

ART. 3
L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.
TITOLO SECONDO


SCOPI

ART. 4
L'associazione, assolutamente apolitica e con l'assenza di ogni finalità di lucro, ha come scopo la promozione della "cultura del coltello". L'Associazione intende diffondere la cultura del coltello come utensile, attrezzo per l'espletamento delle attività  sportive, strumento di svago e ricerca, attraverso la promozione di conferenze, dibattiti, mostre, manifestazioni, momenti di studio e di incontro per illustrare i metodi di costruzione e mantenimento dei "ferri taglienti" dai tempi antichi fino ad oggi.

ART. 5
Per il conseguimento degli scopi sociali l'"ASSOCIAZIONE COLTELLINAI EMILIANO ROMAGNOLI" può svolgere attività di ricerca in collaborazione con le Autorità competenti.
L'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati, organi di stampa specializzata e non ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.
TITOLO TERZO


I SOCI

ART. 6
Possono essere soci dell'"ASSOCIAZIONE COLTELLINAI EMILIANO ROMAGNOLI" tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal consiglio direttivo.
Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avvenuto detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.
Possono far parte dell'Associazione anche persone appartenenti ad altre associazioni similari.
Tutti i soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea degli associati.

ART. 7

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
I soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo.
Spettano ad essi anche il diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

ART. 8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.
L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al socio possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
Possono essere chiesti rimborsi spese, comprovati dai relativi documenti fiscali, sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione di un qualsiasi evento inerente agli scopi sociali, ai soli soci che hanno preso parte all'evento stesso.
In caso di partecipazione a mostre e manifestazioni, l'Associazione potrà assicurare i soci partecipanti per la responsabilità civile verso terzi, se da essa ritenuto necessario, in collaborazione con gli enti organizzatori delle manifestazioni stesse.
L'Associazione non si ritiene responsabile per infortuni dei soci nell'ambito delle manifestazioni stesse.
Sono esclusi da responsabilità anche i danni provocati dai soci a loro stessi o a terzi, al di fuori delle manifestazioni o mostre organizzate dall'Associazione.

ART. 9

L'Associazione non è responsabile né tantomeno perseguibile, sia civilmente che penalmente, per eventuali comportamenti scorretti di ogni singolo socio; sia che lo stesso stia svolgendo attività inerenti agli scopi sociali, sia che si trovi ad operare in qualsiasi altro ambito.
Ogni socio sarà unico responsabile dei propri manufatti che siano essi esposti al publico e/o ceduti a terzi.

ART. 10

Il rapporto associativo si scioglie per decesso, per recesso, per esclusione e per decadenza:

  1. il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
  2. l'esclusione può essere disposta per comportamento del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
  3. La decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.
TITOLO QUARTO


GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11
Sono organi dell'Associazione:

  • L'Assemblea degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente;

Le cariche associative sono gratuite.

ART. 12
L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto / dovere di partecipare tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed in particolare:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
  3. approva la relazione annuale ed il bilancio;
  4. delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
  5. approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle modifiche dello statuto
  2. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, determinandone i modi ed i liquidatori.
  3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni possono essere effettuate mediante avviso scritto, e/o posta elettronica, da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se prese a maggioranza di voti.
L'assemblea straordinaria, per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni devono essere ottenute con il voto della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, deve contare la presenza di almeno tre quarti degli associati e le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
E' ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di due altri soci.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 13
Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica è gratuita.
Il Consiglio e convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno, o quando ne è fatta richiesta da ameno due consiglieri.
Il consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati all'Assemblea.
Il Consiglio può delegare, fissando i limiti con l'atto di delega, parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, e ad uno o più consiglieri.
Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Non potranno essere ammessi nel Consiglio Direttivo persone appartenenti a Consigli Direttivi di altre associazioni similari.

ART. 14
Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica tre anni.
Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
Egli presiede l'Assemblea e il consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento, e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
TITOLO QUINTO


PATRIMONIO, ESERCIZIOFINANZIARI, PERSONALE

ART. 15
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote associative;
  2. contributi di soggetti pubblici e privati;
  3. liberalità, donazioni, e lasciti testamentari;
  4. rimborsi derivati da convenzioni;
  5. beni mobili e immobili;
  6. ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge;


ART. 16
L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
IL bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 17
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla legge.
TITOLO SESTO


ART. 18

- CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati o gli associati e l'associazione che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali e' obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta con un tentativo di composizione tramite conciliazione.
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione come prevista nel presente articolo, entro (90) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino periscritto, saranno deferite da un unico arbitro nella persona del Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente.

- SCIOGLIMENTO


ART. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti organizzazioni di beneficenza  individuate dalla Assemblea.

ART. 20

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli art. 14 e ss. Del codice civile.